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CERTIFICATO DI COLLAUDO

Certificato di collaudo finale

 

Per interventi soggetti a permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività, è necessario allegare il certificato di collaudo finale sottoscritto dal progettista o da un tecnico abilitato. Nel certificato si attesta la conformità delle opere (articolo 23, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380):

  • al progetto presentato

  • agli strumenti urbanistici attuativi ed ai regolamenti comunali vigenti o adottati

  • alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 192, la comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

 

Comunicazione fine lavori

Per tutti i procedimenti edilizi soggetti a titolo abilitativo la fine dei lavori deve avvenire entro tre anni dal loro inizio, salvo diverso termine previsto dal permesso di costruire.

 

Dopo questo termine nessun lavoro potrà essere effettuato fino a quando:

  • non sia concessa una proroga del permesso di costruire (solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare oppure in considerazione della mole o delle particolari caratteristiche tecnico costruttive dell’opera),

  • non sia rilasciato un nuovo permesso di costruire,

  • non sia stata presentata una nuova segnalazione certificata di inizio attività.

  • È obbligatorio presentare la comunicazione di fine lavori per i procedimenti di (Legge Regionale 11/03/2005, n. 12):

    • permesso di costruire

    • segnalazione certificata di inizio attività edilizia.

    • Per gli altri procedimenti la comunicazione di fine lavori può essere presentata facoltativamente.

Studio tecnico Varani

Viale del Tintoretto, 290

00142 Roma

email    valter_varani@yahoo.it

Cell       389 48 03 931

Tel/Fax 06 5220 7615

Skype   vvarani

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